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Utilizzazioni

Utilizzazioni

Chi può presentare domanda

a) i docenti in soprannumero sull’organico di titolarità, ivi compresi quelli in esubero nella scuola primaria titolari sulla provincia;

b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l’a.s. 2014/2015 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2006/2007 e successivi;

c) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.I. 26.2.2014 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell’art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;

d) i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino titolari o soprannumerari sulla D.O.P. o che risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;

e) i docenti titolari D.O.P. nell’anno scolastico 2013/2014 trasferiti d’ufficio su sede nell’anno scolastico 2014/2015;

e1) i docenti assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre dell’anno scolastico precedente trasferiti d’ufficio.

Valutazione del punteggio

La valutazione del punteggio è formulata dall’istituzione scolastica in cui i docenti prestano servizio.

Se scuola di servizio e scuola di titolarità non coincidono la valutazione della domanda viene fatta dalla scuola di servizio che potrà acquisire, eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza.

Per i docenti senza sede di titolarità, ma titolari nella provincia (DOP e DOS), la valutazione è formulata dagli uffici territorialmente competente

Criteri adottati per la valutazione dei titoli

La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 26.2.2014 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio, con le seguenti precisazioni e integrazioni:

• nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso;

• per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;

• l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;

• in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;

• per i docenti di religione cattolica, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4 comma 1, il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani, formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10, commi 3 e 4 dell’O.M. n. 199 del 21.3.2013, con le precisazioni di cui ai precedenti punti del presente comma.

N.B.

   1) E’ possibile essere utilizzati in altra classe di concorso e/o in grado d’istruzione differente rispetto a quello di titolarità  in base ai titolo di studio e professionali posseduti.

    2) L’anno in utilizzazione non fa perdere in nessun caso il punteggio di continuità e viene valutato come svolto nella scuola di titolarità e per la classe di concorso di appartenenza.